Legge delega n. 206/2021
La Riforma del processo civile, affidata al Governo con legge delega n. 206/2021, è stata approvata il 25 novembre 2021 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 24 dicembre 2021.
L’obiettivo che si pone tale legge delega – almeno dal punto di vista teorico – è quello di dar vita, mediante dei decreti attuativi, a una vera e propria riforma del processo civile finalizzata ad una maggiore efficienza, razionalizzazione e semplificazione del processo civile.
La stessa legge, nella quale sono indicati i principi e i criteri direttivi, fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l’esercizio della delega e, quindi, entro il 21 dicembre 2022 dovranno essere approvati i decreti legislativi contenenti tutte le disposizioni riguardanti la riforma del processo civile.
Tuttavia, tale legge ha individuato 12 misure urgenti che sono operative e già vigenti a decorrere dal 22 giugno 2022.
Tra le indicate misure urgenti due di queste attengono alla materia dell’esecuzione forzata.
Ebbene, andando per gradi, per effetto del comma 32 della legge delega n. 206/2021 la riforma ha modificato l’art. 543 c.p.c. aggiungendo un quinto comma alla disposizione con la quale viene espressamente statuito:
“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
Come chiaramente si evince dalla lettura del nuovo quinto comma, il legislatore ha in poche parole statuito e previsto due ulteriori oneri nei confronti del creditore procedente consistenti dapprima nella notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con i relativi dati e, secondariamente, consistenti nel deposito dell’avviso così notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
In mancanza di tali adempimenti, il creditore vedrà irrimediabilmente dichiarata l’inefficacia del pignoramento stesso.
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Author: MFLaw.it