1. Introduzione
Con ordinanza del 30 marzo 2021, emessa nell’ambito di un’udienza di assegnazione relativa ad un procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, il Tribunale civile di Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa alla compatibilità del piano del consumatore1 – così come previsto dalla nuova disciplina introdotta con la Legge n. 176/20202 – con un precedente provvedimento di assegnazione di quota parte dello stipendio, emesso all’esito di una procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore che, successivamente, ha proposto il piano.
Il provvedimento solleva una questione di particolare importanza in relazione al presupposto della falcidiabilità del credito, previsto dal piano del consumatore.
In particolare, occorre stabilire se, nel contesto, debba darsi prevalenza al principio della par condicio creditorum, ovvero a quello dell’intangibilità dei diritti acquisiti dai terzi.
Spesso, infatti, l’attivo messo a disposizione dei creditori consiste, in tutto o in parte, in una quota dello stipendio o della pensione del soggetto sovraindebitato, che può risultare già gravata da precedenti pattuizioni e/o provvedimenti giudiziali a favore di pregressi creditori.
Da ciò consegue che, in tale ipotesi, la possibilità di disporre solamente di una parte dello stipendio o della pensione e non del suo completo ammontare, possa pregiudicare in misura cospicua la quota di reddito destinabile agli altri creditori, in particolar modo quelli che vantano diritti di prelazione.
Non è la prima occasione in cui il testo della legge n. 3/2012 dà luogo a incertezze interpretative, ricordandosi il significativo precedente (trattato anche da questo Studio) della questione inerente all’ammissibilità, alla procedura, di eventuali domande “tardive”, risolta dalla giurisprudenza di settore in senso favorevole sul presupposto della mancanza formale, nell’impianto della norma, di uno specifico divieto3.
2. Rapporto tra cessione del quinto e procedura di sovraindebitamento
Con l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 3/2012, tutti i pagamenti in favore del cessionario devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il divieto di pagamento dei creditori anteriori e, così, il principio di par condicio creditorum. Tutte le precedenti obbligazioni sono infatti travolte dalla procedura e ricondotte al suo interno: in tal modo sarà possibile dare soddisfazione a tutti i creditori in base alla graduazione delle rispettive cause di prelazione.
Ciò è confermato anche da una diffusa giurisprudenza a livello nazionale4, tra cui si segnala la pronuncia del Tribunale di Pistoia, secondo il quale “È la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri”5 .
Dello stesso orientamento anche i Tribunali di Grosseto e Firenze , nonché quello di Siracusa, secondo il quale “[…] la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario”7.
In questo senso, la cessione del quinto può essere intesa come una mera modalità di riscossione del credito di cui il cessionario beneficia, senza determinare un trasferimento della titolarità del credito stesso, che resta invece al cedente ed è pertanto aggredibile dagli altri creditori8.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza non è risultata sempre unita e concorde9.
Parallelamente, la questione è stata definita anche dal legislatore con la già citata Legge n. 176/2020, la quale ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 8, Legge n. 3/2012, stando al quale “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”.
Dalla lettera dell’articolo in questione emerge chiaramente la volontà del legislatore di definire con esattezza la portata e i confini del piano del consumatore; nulla ha però disposto per i provvedimenti giudiziali che abbiano già disposto l’assegnazione di quote di pensioni o stipendi, nei limiti di legge, in favore di terzi.
Proprio per tale ragione, il Tribunale di Livorno ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità, ritenendo contrario a ragionevolezza, limitare la possibilità di ristrutturare (e falcidiare) i soli debiti contratti con cessione del quinto dello stipendio, escludendo invece quelli per cui sia stata emessa ordinanza di assegnazione (in assenza di uno specifico richiamo di tale fattispecie all’interno della Legge n. 3 del 2012), pur essendo del tutto analogo il meccanismo di soddisfacimento del credito.
Per approfondimenti:
https://mflaw.it/magazine/sovraindebitamento-alla-corte-costituzionale-lassorbimento-dellordinanza-di-assegnazione-nel-piano-del-consumatore/?is_page=0&nx_magazine_category=&is_search=0
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Author: MFLaw.it